Lo “straniero” nei Dilettanti: norme e regole

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Pubblichiamo un articolo molto dettagliato e preciso sul tesseramento per gli atleti stranieri nei campionati dilettantistici, tratto da “Il Calcio Illustrato”: una guida riassuntiva, caso per caso.

In un periodo storico in cui l’integrazione razziale sta diventando realtà anche in Italia con le prime classi delle elementari che spesso costituiscono un vero melting pot di giovanissimi, si impone anche per le organizzazioni sportive l’esigenza di adeguare le proprie normative alla mutata dimensione socio-culturale del Paese. La funzione sociale e di formazione che lo Statuto Figc attribuisce al Calcio di Base, infatti, deve svilupparsi accompagnando, da un lato, il diffondersi di tale fenomeno, dall’altro, però, contrastando le potenziali controindicazioni che possono verificarsi in vigenza di una disciplina eccessivamente elastica. Di frequente si sente parlare di bambini spesso extracomunitari, che, introdotti in Italia da soggetti che operano ai limiti della legalità con il miraggio di intraprendere la carriera di calciatore, vengono poi abbandonati al loro destino in caso non dimostrino doti tecniche adeguate.

Il reticolato normativo
La disciplina del tesseramento degli stranieri nei campionati “Dil” si articola nelle disposizioni delle Noif, nonché nelle nuove normative Fifa, in vigore dal 1/10/ 2009, in materia di minori. Queste ultime riducono significativamente la circolazione di tali atleti, allo scopo di impedire che giovani vengano ‘estirpati’ dal loro contesto per finalità speculative legate allo svolgimento dell’attività sportiva. La “base” su cui si fonda il reticolato normativo, è costituita dall’art. 40bis Noif, che, negli ultimi anni è stato integrato e corretto dal Consiglio Federale, per agevolare le società “Dil”nel rispetto degli adempimenti previsti dalla ‘legge Bossi Fini’ in materia di permessi di soggiorno. In particolare, il comma 11 della disposizione, stabilisce che “le società della Lnd possono tesserare, entro il 31/12, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
1. Calciatori extracomunitari:
a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione;
c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.
2. Calciatori comunitari:
a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;
I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva; Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della Figc e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva”.

Limiti numerici e temporali
Gli aspetti trattati dalla disposizione sono molteplici e costituiscono specificazioni della procedura di tesseramento dei calciatori non Professionisti, nonché della disciplina del rapporto tra club ed atleta.
Innanzitutto, è previsto un limite numerico e temporale, con una particolarità: a fronte dell’affermazione dei principi di libertà di circolazione e stabilimento dei cittadini comunitari in territorio UE, le restrizioni riguardano ‘calciatori stranieri che siano stati tesserati per federazioni estere’, senza distinzione tra comunitari ed extracomunitari. Pertanto, la fonte regolatrice del tesseramento nei Dilettanti si differenzia notevolmente da quelle vigenti in ambito Prof (in cui i club possono tesserare un numero illimitato di giocatori di paesi appartenenti all’Unione Europea): in seno alla Lnd, i club hanno il limite di tesserare un solo straniero, entro il termine del 31/12 di ogni stagione.
Chiaramente, poiché la disciplina che in materia di instaurazione del rapporto in ambito Figc non può prescindere dalla legislazione statuale, l’equiparazione, nei Dilettanti, tra atleta comunitario ed extracomunitario (effettiva per quanto riguarda limite numerico e temporale) si arresta davanti agli obblighi documentali incombenti sulle società, chiamate a dimostrare, in ogni caso, che il vincolo con il calciatore dipende da motivi diversi dal calcio.
Se, infatti, i principi del Trattato UE consentono ai cittadini europei di soggiornare e circolare liberamente sul nostro territorio, senza restrizioni, con conseguente necessità, per i club che intendano tesserare questi ultimi, di dimostrare alla Figc la sola residenza in Italia dello straniero (“che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa”), nonché la qualifica di ‘non professionista’, di maggior rilievo appaiono gli adempimenti richiesti per il tesseramento di atleti extra UE.
In particolare, l’esclusione di qualsiasi forma di lavoro – subordinato o autonomo – che caratterizza il rapporto tra club e atleta in ambito Lnd, ai sensi dell’art. 29/2 Noif, impedisce ai giocatori extracomunitari che intendano vincolarsi con club “Dil” di ottenere il permesso di soggiorno per lavoro sportivo, non essendo sufficiente l’invito del club per giustificare l’ingresso e la permanenza nel nostro territorio.

Gli adempimenti
Per tale ragione, occorre depositare presso il competente Comitato o Divisione (i quali trasmettono incartamento all’Uff. Tesseramento centrale Figc per la verifica della documentazione e l’inoltro della richiesta del Certificato Internazionale di Trasferimento) attestato di svolgimento di attività lavorativa o di studio da parte del cittadino extracomunitario, nonché certificato di residenza e “permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento”, rilasciati da autorità territoriali della provincia in cui ha sede la società o in provincia limitrofa. Su tale aspetto, ormai da alcune stagioni, interviene, tra la fine di una stagione e l’inizio dell’altra, un comunicato ufficiale della Segreteria Federale con cui, onde agevolare i club nelle relative operazioni, si dispone che “ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 bis art. 40 Noif, in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2011” (C.U. 87/A del 23/09/2010).
Quanto sopra appare condivisibile, sotto il profilo del rispetto della normativa statuale, in quanto, “l’attività agonistica dilettantistica al 31/03/2011 è già avviata nella sua fase conclusiva” e “in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario non può essere espulso dall’Italia per l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a detta scadenza”: per tali ragioni, “considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2011, può rimanere nel territorio italiano fino al 31 marzo 2011”, si è ritenuto opportuno derogare alla disposizione dell’art. 40bis, comma 11, Noif, che prevedrebbe il deposito del “permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento”.

I giovani calciatori
Notevolmente più complesse, invece, le procedure relative al tesseramento di minorenni stranieri a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina ad hoc prevista dalla Fifa, contenuta nel Regolamento sullo Status e trasferimenti dei calciatori in vigore dal 1/10/09. Con CU n. 100 del 26/01/2010, infatti, la Lnd ha pubblicato la circolare Figc recante le nuove disposizioni in materia, come detto emanate dalla Fifa, la quale pur avocando a sé la competenza in materia di primo tesseramento di minorenni stranieri (principio valido per tutte le Federazioni calcistiche mondiali) ha, però, delegato tale compito, in ambito dilettantistico, alla Figc.
In particolare, con tale riforma (art. 19 Regolamento Fifa vigente dal 1° ottobre 2009) si è previsto che “ogni trasferimento internazionale, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ed ogni primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3 sono soggetti all’approvazione di una sotto-commissione nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori a tal fine. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di presentare la propria posizione. La richiesta di rilascio del Certificato internazionale di trasferimento e/o 1° tesseramento da parte di una Federazione è soggetta alla previa approvazione della sotto-commissione. Qualsiasi violazione di questa disposizione sarà sanzionata dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della Fifa. L’irrogazione di sanzioni è prevista non solo a carico della Federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta alla sotto-commissione, ma anche della Federazione di provenienza per aver rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento senza l’approvazione della sotto-commissione, nonché delle società che abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore”.
Fino al 30/09/2009, infatti, per quanto atteneva ai “primi tesseramenti” la competenza era riservata alla Federazione destinataria della richiesta. Dal 1/10/09, invece, la potestà di autorizzare dette operazioni, previa verifica della ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 19, è stata avocata dalla Fifa, a causa dell’esercizio, forse disinvolto, che alcune Federazioni avevano fatto delle prerogative loro concesse in tale delicata materia. La Fifa ha trasmesso alle Federazioni un elenco di documenti da produrre, a cura delle società, in originale o copia autentica, nei tre diversi casi di tesseramento di minore straniero (“tesseramento di minori in Italia al seguito dei genitori; trasferimento all’interno del territorio U.E. e dell’Area Economica Europea di calciatori tra 16 e 18 anni; tesseramento minori frontalieri”), in applicazione dell’art. 19 Regolamento Fifa.
Innanzitutto non è stata prevista alcuna differenza tra minori comunitari ed extracomunitari, tranne che nella fascia 16-18 anni, nella quale, per i primi, è prevista una regolamentazione più elastica rispetto ai secondi. In ragione delle diverse tipologie di trasferimento, poi, sono stati previsti obblighi più o meno vincolanti per la società che intenda tesserare il giovane per l’analisi dei quali si rimanda all’approfondimento in basso.

Conclusioni
Si può affermare che la corretta applicazione della nuova normativa riguardante il tesseramento degli stranieri in ambito dilettantistico necessiti di adeguate competenze tecniche da parte dei dirigenti, trattandosi di materia complessa per la duplice esigenza di tutelare i diritti dei calciatori, soprattutto extracomunitari, nonché di evitare il proliferare di fenomeni di speculazione sui minori. Nel condividere i rigorosi paletti posti all’ingresso nel nostro territorio di minori extracomunitari, le disposizioni di cui all’art. 40bis Noif, in particolare laddove prevedono il limite numerico di uno straniero per club e quello temporale del 31/12 per richiederne il tesseramento, atteso l’incremento della popolazione extracomunitaria in Italia, potranno essere anche riviste nella direzione di un’estensione – seppure ‘calmierata’ – delle facoltà per i giocatori maggiorenni che vivano regolarmente nel nostro paese di svolgere attività dilettantistica, in attuazione della funzione sociale e di integrazione riservata allo sport.
Altri due aspetti di notevole rilievo attengono alla particolare disciplina del rapporto di tesseramento tra società dilettantistiche e calciatori stranieri, fin dal momento della instaurazione del vincolo sportivo.
Se, infatti, i ‘non professionisti’ italiani, ai sensi dell’art. 39, comma 3, NOIF, “la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”, per gli atleti stranieri il tesseramento decorre dalla data di ratifica dello stesso da parte della Figc, comunicata
in forma scritta alla società.
L’impiego di un atleta straniero prima che sia stata ricevuta la superiore autorizzazione, dunque, costituisce ipotesi di utilizzo di calciatore in posizione irregolare tale da determinare la sanzione della perdita della gara 0-3 a tavolino o della penalizzazione di un punto in classifica in caso di deferimento della Procura Federale.
Altra particolarità del rapporto in esame consiste nella necessaria durata annuale del tesseramento, in deroga alla norma che prevede che il vincolo in ambito dilettantistico, salva la possibilità di ‘svincolo’ e trasferimento, anche infrannuale, spieghi i propri effetti, ininterrottamente, sino al compimento del 25° anno di età del calciatore.
Lo straniero, invece, non può essere parte di un tesseramento pluriennale, nè trasferito, né svincolato in corso d’annata: il rapporto ha durata tassativamente annuale, cosicché, al termine della stagione sportiva, il giocatore è libero di tesserarsi per altro club, senza che nessun diritto/facoltà spetti alla società di precedente appartenenza.

Focus su > stranieri e vincolo
Altri due aspetti di notevole rilievo attengono alla particolare disciplina del rapporto di tesseramento tra società dilettantistiche e calciatori stranieri, fin dal momento della instaurazione del vincolo sportivo.
Se, infatti, i ‘non professionisti’ italiani, ai sensi dell’art. 39, comma 3, NOIF, “la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”, per gli atleti stranieri il tesseramento decorre dalla data di ratifica dello stesso da parte della Figc, comunicata
in forma scritta alla società.
L’impiego di un atleta straniero prima che sia stata ricevuta la superiore autorizzazione, dunque, costituisce ipotesi di utilizzo di calciatore in posizione irregolare tale da determinare la sanzione della perdita della gara 0-3 a tavolino o della penalizzazione di un punto in classifica in caso di deferimento della Procura Federale.
Altra particolarità del rapporto in esame consiste nella necessaria durata annuale del tesseramento, in deroga alla norma che prevede che il vincolo in ambito dilettantistico, salva la possibilità di ‘svincolo’ e trasferimento, anche infrannuale, spieghi i propri effetti, ininterrottamente, sino al compimento del 25° anno di età del calciatore.
Lo straniero, invece, non può essere parte di un tesseramento pluriennale, nè trasferito, né svincolato in corso d’annata: il rapporto ha durata tassativamente annuale, cosicché, al termine della stagione sportiva, il giocatore è libero di tesserarsi per altro club, senza che nessun diritto/facoltà spetti alla società di precedente appartenenza.

Approfondimenti > i giovani stranieri
Regole specifiche
Per quanto attiene, al tesseramento di minorenni soggiornanti in Italia al seguito dei genitori (cd. primo tesseramento e proveniente da Federazione estera), ovvero di atleti extracomunitari inferiori a 18 anni di età e di cittadini europei infrasedicenni, oltre alla richiesta di tesseramento (“sottoscritta dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale”), alla dichiarazione “attestante la sussistenza o meno di pregressi tesseramenti presso Federazioni Estere” ed al “certificato di iscrizione scolastica” (alternativo, per i minori superiori a 16 anni di età, a documenti attestanti l’attività lavorativa svolta) sono divenuti fondamentali ulteriori incartamenti quali “contratto di lavoro dei genitori”, “certificato di nascita del calciatore”, “documento identificativo del calciatore e dei genitori”, “certificato di residenza del calciatore e dei genitori”, “permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori”. Non è prevista in alcun caso la possibilità di tesserare atleti stranieri infrasedicenni che soggiornino in Italia non al seguito dei propri genitori, o che siano giunti sul nostro territorio assieme alla propria famiglia, ma per motivi comunque connessi al calcio.
Rispetto alla normativa all’epoca vigente in ambito Figc, per simili tesseramenti, la nuova disciplina si differenzia per:
a) la previsione esclusiva dei genitori e non degli “esercenti la potestà genitoriale”, come soggetti conviventi e di riferimento del minore;
b) la necessità di depositare il “certificato di nascita del calciatore”;
c) la necessità di depositare il “contratto di lavoro dei genitori”.
In ordine a tali aspetti, emergono alcune potenziali criticità, parte delle quali dovute al fatto che le nuove normative sono state previste da un organo internazionale (la Fifa), indi tradotte nelle varie lingue e diffuse in pressoché tutte le nazioni del mondo, senza prendere in considerazione gli aspetti peculiari di ogni singolo ordinamento giuridico (ad esempio, potrebbe essere ritenuta discriminatoria la distinzione tra minore che soggiorni regolarmente in Italia con un tutore nominato dal Tribunale competente e minore che viva con entrambi i genitori).

Comunitari over 16 e frontalieri
Avuto riguardo, invece, alle altre due tipologie di tesseramento (“trasferimento all’interno del territorio U.E. e dell’Area Economica Europea di calciatori tra 16 e 18 anni e tesseramento calciatori minori frontalieri”), la nuova disciplina riserva problematiche di gran lunga inferiori a quelle sopra indicate. Quanto ai trasferimenti di cittadini di età compresa tra 16 e 18 anni, in ambito UE, è sufficiente depositare, oltre a quanto previsto dall’art. 40bis NOIF, dichiarazione del legale rappresentante della società di destinazione, in ordine alle condizioni di vita e di alloggio del minore, nonché l’autorizzazione al trasferimento da parte dei genitori ed il loro documento di identità. Per quanto attiene, infine, ai trasferimenti frontalieri, sussistono limitazioni del tutto marginali, che portano a non ritenere, in alcun modo, vessatoria, né particolarmente gravosa, la disciplina fissata dall’organo internazionale.

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